COVID Il bonus baby-sitting: misura straordinaria introdotta dal D.L. 18/2020

29 mar 2020

 

 

L’art.23 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede la possibilità, per talune categorie di genitori di figli di età non superiore ai 12 anni (limite di età che non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) di richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, a copertura delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza coronavirus.

 

Il bonus può essere richiesto dagli aventi diritto solo in alternativa al congedo parentale.

 

I soggetti legittimati a richiederlo

Le categorie di genitori che possono richiedere il bonus sono le seguenti (art.23 co.1, 3, 5, 9 e art. 25 co.3 del D.L. n.18/2020):

- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato;

- i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

- i genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;

- i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; per tale categoria, l’importo del bonus è previsto nel limite massimo complessivo di euro 1000.

Inoltre, condizione necessaria per la richiesta del bonus e stabilita dal comma 4 dell’art.23 (riferita al congedo parentale, ma applicabile anche alla richiesta del bonus baby sitting in virtù del richiamo contenuto nel comma 8 del medesimo articolo, che chiarisce la possibilità di scegliere la corresponsione del predetto è prevista per “i medesimi lavoratori beneficiari”) è che entrambi i genitori siano lavoratori.

Infatti, l’erogazione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

 

 

Periodo di utilizzo del bonus

L’utilizzo di tale bonus è destinato alle prestazioni di baby-sitting effettuate nel periodo decorrente dal 5 marzo (in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020) e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.

 

Modalità operative per l’accesso al bonus

A norma dell’art. 23 comma 10 del D.L. 18/2020, le modalità operative per accedere al al bonus sono stabilite dall’INPS e, sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emergesse il superamento del limite di spesa (previsto in complessivi 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020), l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate. 

 

Con riferimento alle modalità per presentare la richiesta, l’INPS non ha ancora emanato una circolare dedicata, ma l’art. 23 comma 8 del D.L. n. 18/2020 chiarisce che il bonus verrà erogato mediante il “libretto famiglia” di cui all’articolo 54-bis, Legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha introdotto la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (in sostituzione dei cd. “voucher INPS”).

 

Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 euro, già diffuso a seguito dell’entrata in vigore della menzionata L. n. 50/2017 per la retribuzione delle prestazioni occasionali dei collaboratori domestici.

 

Quindi, per usufruire del bonus baby sitting ex D.L. n. 18/2020, il richiedente dovrà prima acquistare il libretto famiglia, sul sito dell’INPS o presso Poste Italiane.

In seguito, l’utilizzatore del libretto dovrà registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online, (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098), già attiva per il pagamento delle prestazioni dei collaboratori domestici. Ad oggi, il libretto famiglia richiede la preventiva registrazione alla piattaforma anche da parte del collaboratore domestico.

Approvato il D.L. n. 18/2020, spetta ora all’INPS dare il via alle domande di contributo ed introdurre la relativa procedura telematica ad hoc, per cui restiamo in attesa delle istruzioni operative per ulteriori dettagli.

 

© - Sara Malucchi