La nuova normativa sull'equo compenso professionale

17 apr 2023

Avv. Marco Andrea Baudino Bessone

Cosa cambia nel rapporto tra avvocato e cliente 

Diciassette anni dopo l’entrata in vigore della, tristemente nota, legge Bersani n. 248/2006 che aveva “spazzato via” il sistema dei limiti minimi tariffari dei compensi professionali, il legislatore ha fatto un passo indietro, reintroducendo saggiamente il principio della “equità” del compenso dovuto al professionista dal cliente. 
 
Si è in tale modo inteso rimediare a talune gravi storture che la totale liberalizzazione delle tariffe professionali aveva generato. Infatti, per un verso, e contrariamente a quelle che erano state le intenzioni della riforma, di tale liberalizzazione avevano potuto e saputo avvantaggiarsi non tanto la platea dei privati cittadini, ma piuttosto soprattutto i grandi gruppi finanziari, assicurativi e industriali: i quali, approfittando della loro posizione di forza, hanno spesso potuto imporre ai professionisti con i quali collaborano compensi e/o condizioni contrattuali per questi ultimi particolarmente gravose.  
 
Per altro verso, la eccessiva riduzione dei compensi professionali, frutto del sistema di libera concorrenza, ha determinato una corrispondente progressiva riduzione del livello qualitativo medio delle prestazioni professionali delle varie categorie interessate; evoluzione negativa che è andata a scapito di tutti i clienti, a qualunque categoria essi appartenessero (privati, piccole e medie imprese, grandi imprese ed enti pubblici).          
 
La normativa sull’ “equo compenso”, approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2023 e in attesa di promulgazione da parte del Capo dello Stato, si propone dunque di rimediare a tali storture. 
 
Vediamo brevemente come. 
  1. Ambito di applicazione. La nuova normativa si applica nei rapporti tra professionisti da una parte ed enti pubblici, società partecipate, e grandi imprese (banche, compagnie di assicurazione ed imprese con fatturato superiore a dieci milioni di euro annui e/o più di cinquanta dipendenti) dall’altra parte. Non si applica dunque ai clienti privati ed alle piccole e medie imprese che non raggiungono i predetti limiti dimensionali. Fanno inoltre eccezione, e sono dunque esentate dalla applicazione della normativa, le imprese veicolo di cartolarizzazione (dei crediti bancari) e quelle che sono appaltatrici dell’esazione di crediti tributari.   
  
  1. Principio della inderogabilità in peius. La normativa reintroduce il principio dell’inderogabilità in peius dei parametri fissati per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali dettati dai vigenti decreti ministeriali. In particolare per quello che interessa agli avvocati, si tratta delle tariffe attualmente previste dal D.M. 147 del 13/8/2022. Nel caso vengano pattuiti compensi inferiori alle tariffe professionali gli stessi vengono automaticamente sostituiti da questi ultimi. 
 
  1. Clausole vessatorie. È inoltre prevista la sanzione della nullità per talune clausole di contenuto vessatorio, individuate nel testo della normativa (ed in uso in molti contratti imposti ai professionisti da banche e compagnie di assicurazione), o che comunque attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alle prestazioni eseguite a suo favore. 
 
  1. Nullità. La nullità è relativa (nel senso che opera nell’interesse del solo professionista); è rilevabile d’ufficio; e comporta la nullità solo della clausola e non quella del contratto e del rapporto professionale. 
 
  1. Sanzioni disciplinari. È inoltre e per converso prevista la possibilità per gli ordini professionali, di applicare sanzioni disciplinari a quei professionisti che pattuiscono con propri clienti, rientranti nelle categorie sopra indicate (enti pubblici e grandi imprese) compensi inferiori a quelli previste dalle tariffe professionali. Ciò all’evidente fine di scoraggiare attività di dumping da parte di professionisti che accettino di lavorare “sotto costo” pur di accaparrarsi la clientela. 
 
Conclusioni 
 
Occorre inoltre segnalare che la normativa in commento, che si applica (per espressa disposizione transitoria) solo alle convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge (e quindi fa salvezza di quelle stipulate anteriormente a tale data) contiene però due ulteriori disposizioni di notevole rilevanza per tutti i professionisti, e che paiono applicabili nei rapporti con tutta la clientela (e non solo a quella destinataria della normativa sull’equo compenso). 
 
La prima previsione concerne la decorrenza del termine decennale di prescrizione della responsabilità professionale: termine che viene fatto decorrere dal comportamento che determina l’insorgere della responsabilità del professionista (e non dal momento della conoscenza dello stesso da parte del cliente e/o dal verificarsi dell’evento dannoso, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con consolidato orientamento, era venuta ad affermare). 
 
La seconda è l’attribuzione di valenza di titolo esecutivo (oltre che di definitività nel caso di mancata opposizione entro quaranta giorni) alle parcelle professionali liquidate con parere di conformità dai Consigli degli Ordini professionali. Soluzione questa che attribuisce al professionista una strada semplificata nel recupero dei propri crediti professionali e sgrava i Tribunali dall’onere di un oggi rilevante contenzioso spesso motivato solo da finalità dilatorie da parte dell’ex cliente. 
 
In conclusione, dal punto di vista di chi scrive, e dunque del professionista, il primo giudizio sulle novità introdotte da tale riforma (o meglio, “controriforma”) legislativa, è senz’altro positivo. La speranza è peraltro che l’attribuzione di compensi più congrui ai professionisti sia ragione per un recupero di una maggior dignità della categoria ed una elevazione del livello medio delle prestazioni professionali.