Decreto Lavoro 2023: le novità principali

24 lug 2023

Avv. Marco Baudino Bessone

Con la L. 03/07/2023, n. 85 è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 04/05/2023, n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro" (cd. "Decreto Lavoro 2023" - il cui testo definitivo è consultabile qui).

Con tali disposizioni, Governo e nuova maggioranza parlamentare hanno voluto apportare alcune poche, ma significative modifiche alla normativa in materia di diritto del lavoro e dell'inclusione sociale, in discontinuità con i governi e le maggioranze precedenti.

Le modifiche in punti

Vediamo di sintetizzare qui di seguito le modifiche più rilevanti apportate dal Decreto-legge e dalla successiva Legge di conversione. 

  1. Eliminazione del reddito di cittadinanza. La misura, introdotta nel gennaio 2019, e a suo tempo fortemente voluta dal M5S, verrà definitivamente a cessare alla data del 31/12/2023; data ultima in cui i percettori beneficeranno di tale reddito. Il decreto intende infatti eliminare il carattere universale e perpetuo della misura prevedendo degli aiuti mirati e dividendo la platea dei soggetti che versano in condizioni di povertà tra coloro che si ritengano meritevoli di un sostegno e chi no.   

  1. Introduzione dell’assegno di inclusione. In sostituzione del reddito di cittadinanza viene istituito l’assegno di inclusione, le cui caratteristiche e modalità di erogazione sono però sensibilmente diverse.  Segnatamente: 

    • l’assegno viene riconosciuto non alla singola persona priva di reddito ma al nucleo famigliare, e in presenza di specifiche, piuttosto complesse, condizioni che coinvolgono tutti i componenti del nucleo (residenza in Italia; ISEE non superiore ad € 9.360 annui; assenza di misure cautelari, preventive o di condanna penale; assenza di dimissioni non per giusta causa nei dodici mesi antecedenti; ecc.); 

    • l’assegno è pari ad € 6000,00 annui incrementabili in relazione al numero di componenti il nucleo famigliare secondo i parametri previsti in una complessa “scala di equivalenza”; 

    • il nucleo famigliare beneficiario è preso in carico dai servizi sociali ed è dai medesimi attentamente monitorato;

    • il beneficio si perde se taluno dei componenti il nucleo famigliare, abile al lavoro, rifiuta una offerta di lavoro a tempo indeterminato (sul territorio italiano) o a tempo determinato (nel raggio di ottanta chilometri dal luogo di residenza), con retribuzione pari o superiore a quella prevista dai CCNL di categoria; 

    • sono previste rilevanti sanzioni di natura penale per i soggetti che fanno richiesta dell’assegno o lo continuano a percepire con modalità fraudolente.   

  2. Obbligo per i beneficiari dell’assegno di inclusione (se maggiorenni, abili al lavoro e non frequentanti corsi di studi) di seguire un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

  3. Introduzione del Supporto per la formazione ed il lavoro. A partire dal 1° settembre 2023, sarà istituito il Supporto per la formazione e il lavoro che costituisce una misura di attivazione al lavoro avente l’obiettivo di favorire l’integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa.  
    Il supporto prevede un’indennità di € 350,00 mensili – per un massimo di 12 mesi – erogata in favore di chi parteciperà a progetti di formazione, qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.  La misura è personale e quindi utilizzabile dai singoli componenti il nucleo familiare. 

  1. Introduzione del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). È costituito da una piattaforma informatica destinata ai beneficiari dell’assegno di inclusione contenente le informazioni relative ad offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di formazione, ecc.. 

  1. Previsione di rilevanti incentivi, in forma di integrale sgravio contributivo per la durata del rapporto di lavoro e comunque per non più di dodici mesi, per i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione; e, in forma di sgravio contributivo nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile e per un periodo di 12 mesi, per i datori di lavoro che assumono giovani inoccupati di età inferiore ai trent’anni entro il 31/12/2023. 

  1. Elevazione per i contratti a termine della durata massima consentita (da 12 a 24 mesi), a condizione che tale modalità di rapporto di lavoro: 1) sia prevista dai CCNL di categoria o da quelli collettivi applicati in azienda; 2) avvenga per sostituire altri lavoratori; 3) fino al 30/4/2024, avvenga in presenza di esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nel contratto di lavoro individuale.     

  1. Previsione infine di alcune apprezzabili semplificazioni degli obblighi di informativa a carico del datore di lavoro all’atto dell’assunzione del lavoratore. 

Conclusioni

Per quello che interessa i datori di lavoro le norme più interessanti e di maggior impatto sono ovviamente quelle che attengono agli sgravi contributivi nel caso di nuove assunzioni e alla nuova normativa in tema di contratti di lavoro a termine e di oneri formali al momento dell’assunzione di cui alle lettere e) f) e g) che precedono.  

Non vi è dubbio però che potrà essere assai più significativo su base sociale l’impatto della sostituzione al reddito di cittadinanza dall’assegno di inclusione: misura la cui validità andrà però verificata una volta che sarà stata in concreto attuata; e la cui efficacia dipenderà probabilmente dalle modalità con cui gli apparati della pubblica amministrazione saranno in grado di darvi concreta applicazione.